REGOLAMENTO 

02.10.2021

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI  VIGILANZA ITTICO VENATORIA AMBIENTALE ZOOFILA

    • Articolo 1 - Oggetto Finalità e scopi

    • Articolo 2 - Programmazione periodica delle attività

    • Articolo 3 - Disponibilità minima degli operatori di vigilanza

    • Articolo 4 - Livelli di responsabilità

    • Articolo 5 - Documenti e segni distintivi

    • Articolo 6 - Uniforme di servizio

    • Articolo 7 - Espletamento del servizio di vigilanza

    • Articolo 8 - Comportamento in servizio

    • Articolo 9 - Obblighi doveri del personale di vigilanza

    • Articolo 10 - Reperibilità del personale di vigilanza

    • Articolo 11 - Disciplina Articolo 12 - Disposizioni finali


Articolo 1

Finalità e scopi

1) Per l'esecuzione del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore è costituito il servizio di vigilanza dell'associazione in intestazione, facente capo alla Direzione Nazionale, ed in riferimento alla Provincia di appartenenza, al relativo Coordinamento Regionale e/o Provinciale al quale sono attribuiti i seguenti compiti istituzionali: a) Prevenire e reprimere le violazioni in materia di Caccia - Pesca - Zoofila - Tartufi - Ambiente , nonché la vigilanza sul rispetto della normativa generale e locale in materia di protezione degli animali e del patrimonio zootecnico e sulle relative ordinanze imposte in materia dalle autorità.

Articolo 2

Programmazione periodica delle attività

1) Il personale di vigilanza appartenente all'associazione al fine di pianificare le attività, redige il programma settimanale di servizio.

) Lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di competenza viene svolto con l'utilizzo esclusivo dei mezzi e dell'autovetture in dotazione all'associazione.

3) Le auto utilizzate dal personale di vigilanza dell'associazione dovranno essere di proprietà associativa ed essere regolarmente immatricolate per il servizio di Vigilanza Zoofila, Ambientale, Ittico, Venatoria, Tartufi.

4) Le auto di servizio ed i mezzi in dotazione dovranno avere regolare livrea di colore univoco approvata dalle competenti autorità.

5) I mezzi e le autovetture dovranno essere inderogabilmente dotate di tutti gli strumenti e dotazioni tecnico - logistiche previste per l'espletamento dei servizi di vigilanza.

6) Al fine di garantire la sicurezza del personale e l'immediata individuazione sul territorio, le stesse saranno equipaggiate di sistema di rilevazione satellitare del tipo Traker Position System non disattivabile da parte dell'operatore.

7) In caso di indisponibilità dell'auto di servizio nonché per esigenze che rivestano occasione di necessità ed urgenza è consentito l'utilizzo dell'autovettura di proprietà Privata, nel foglio di servizio saranno ivi riportati di dati identificativi del veicolo.

Articolo 3

Disponibilità minima degli operatori di vigilanza

1) Il personale di vigilanza è tenuto a svolgere un minimo di 3 ( tre ) servizi su base mensile, che in linea generale fatto salvo eventuali e particolari esigenze legate al servizio di vigilanza, saranno suddivisi in turni da 8 ore per un totale di 24 ore.

2) Il personale di vigilanza con funzione dirigenziale, nonché il personale con funzione di responsabile di distaccamento operativo, previo compilazione della scheda di programmazione dei servizi settimanali, da trasmettersi nelle forme previste all'ufficio del coordinamento della Provincia, è considerato in reperibilità 24 ore su 24.

3) I turni di servizio e le attività di carattere operativo sono coordinate sul territorio dalla Sede Operativa Regionale appartenente all'associazione.

4) La Sede Operativa Regionale come da disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 27 comma 7 della legge 157/1992 in materia di vigilanza venatoria, trasmetterà copia delle turnazioni del personale di vigilanza all'ufficio Provinciale di coordinamento della Provincia.

5) I turni organizzati con cadenza settimanale sulla base delle disponibilità del personale addetto al servizio appartenente all'ente in intestazione, saranno redatti su apposito modello cartaceo e/o informatico e trasmessi tramite fax o e - mail certificata all'ufficio Caccia e Pesca dell'amministrazione Provinciale. 6) Nei turni notturni non potrà essere impiegato del personale di vigilanza che abbia svolto servizio di vigilanza nelle 24 ore precedenti.

Articolo 4

Livelli di responsabilità

1) L'organizzazione del servizio di vigilanza volontaria dell'associazione denominato GUARDIA ,VENATORIA, ZOOFILA, ITTICO, TARTUFIGENO, AMBIENTALE, adotta all'interno della propria struttura, uno schema decentrato ed articolato delle competenze di vigilanza e le relative qualifiche.

Articolo 5

Livelli di responsabilità

1) Il personale di vigilanza dell'associazione è dotato del distintivo di riconoscimento Con relativa matricola, approvato dalle autorità competenti come previsto dal regolamento del T.U.L.P.S i quali devono sempre essere portati in servizio.

2) Il riconoscimento delle qualifiche attribuite dalla legge, viene comprovato dal decreto di approvazione di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 138 T.U.L.P.S dalle autorità competenti, esso dovrà essere sempre portato in servizio ed esibito a richiesta degli appartenenti alle forze Dell'ordine.

3) Il personale di vigilanza con qualifica di Guardia Particolare Giurata Volontaria, dovrà essere munito ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S, della prescritta licenza di polizia rilasciata dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza U.T.G - Prefettura.

4) E vietato l'utilizzo di segni distintivi e/o uniformi non approvate

Articolo 6

Uniforme di servizio

1) Il personale sprovvisto di nomina di Guardia Particolare Giurata Volontaria, non può per nessun motivo indossare l'uniforme.

2) La guardia particolare giurata volontaria durante il servizio esterno dovrà indossare l'uniforme, in caso di mancata disponibilità dell'uniforme di servizio, il personale di vigilanza in possesso della qualifica di guardia particolare giurata volontaria, dovrà indossare una pettorina di riconoscimento riportante su ambo i lati e ben visibile la dicitura GUARDIA ZOOFILA ed il relativo distintivo approvato dalle competenti autorità.

Articolo 7

Espletamento del servizio di vigilanza

1) Le Guardie Particolare Giurate Volontarie svolgono le proprie attribuzioni esclusivamente nei limiti territoriali di validità del decreto e nell'ambito dell'orario previsto, ovvero nel luogo ove sono comandate in servizio nel pieno rispetto delle direttive generali impartite dalla Direzione Tecnica Nazionale.

2) Il servizio di vigilanza viene organizzato territorialmente dal responsabile Regionale e/o Provinciale, esso viene svolto dal personale di appartenenza all'associazione, in ottemperanza alle norme giuridiche e regolamentari di settore.

3) Il personale di vigilanza dovrà avere in dotazione individuale;

a) Apparecchiatura radio ricetrasmittente portatile in gamma VHF autorizzata e relativa batteria di scorta per il collegamento radio con la Sede Operativa Regionale/Provinciale dell'associazione Circolo Ambientale Provinciale di Frosinone nonché torcia elettrica modello mag - light.

b) Durante le attività antibracconaggio sia diurne che notturne in conformità alle disposizioni di legge il personale di vigilanza dovrà essere obbligatoriamente dotato di idoneo equipaggiamento di protezione balistica di proprietà dell'associazione regolarmente autorizzato dalla U.T.G. - Prefettura.

4) I turni di servizio programmati su base settimanale in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia, ed in particolare per le attività relative alla vigilanza venatoria, ai sensi dell' articolo 27 comma 7 della legge 157/1992, saranno trasmessi nelle previste modalità, su apposita modulistica cartacea od in formato elettronico, all'ente istituzionale competente al coordinamento della Provincia.

5) I servizi possono essere svolti in orari sia diurni che notturni, i quali dovranno essere espletati in pattuglia con l'utilizzo delle autovetture di servizio.

6) I servizi notturni saranno svolti da pattuglie formate da almeno due guardie particolari giurate volontarie in uniforme, che non abbiano svolto servizio nelle 24 ore precedenti.

7) Le autovetture utilizzate in servizio sul territorio saranno equipaggiate di apparecchiature radio ricetrasmittenti, utilizzeranno esclusivamente frequenze radio attribuite all'associazione dal Ministero delle Comunicazioni, funzionante su ponte radio - telefonico per esclusivo utilizzo di servizio od in alternativa, in caso di scarsa copertura radio, potrà eccezionalmente essere utilizzato il sistema radio - telefonico GSM/MTS, al fine di consentire il collegamento con la Sala Operativa Provinciale di competenza.

8) Le autovetture di servizio saranno equipaggiate di tutte le dotazioni e dei sistemi di segnalazione ed allarme, in conformità a quanto previsto dall' articolo 177 della legge 30 Aprile 1992 numero 285 s.m.i per lo svolgimento delle attività di vigilanza Zoofila.

9) Al fine del monitoraggio delle attività di istituto, le autovetture di servizio saranno Equipaggiate di sistema di tracciatura di cui all'articolo 2 del presente regolamento, in modo da potere acquisire in tempo reale la esatta posizione del veicolo anche in ambito Regionale.

Articolo 8

Comportamento in servizio

Il personale di vigilanza dovrà ispirare il proprio contegno e serietà competenza, astenendosi da ogni commento relativo da opinioni personali.

1) E consentito lo svolgimento del servizio di vigilanza con personale appartenente ad altre organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia, purché in possesso delle qualifiche di Guardia Particolare Giurata Volontaria, rilasciate dalle competenti autorità. Il personale potrà altresì svolgere l'attività di vigilanza in affiancamento a personale appartenente all'amministrazione Provinciale, nonché al personale del Corpo Forestale dello Stato, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio.

2) Il personale di vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi, sarà munito di idoneo equipaggiamento, conforme a quanto previsto dall'articolo 12 comma 5 del D. Lgs. 285/1992, al fine di potere effettuare in sicurezza il fermo dei veicoli in movimento, in aree rurali o su percorsi fuoristrada, per la contestazione degli illeciti previsti dalle norme legislative Regionali in materia ambientale, nonché nell'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 57 comma 3 del codice di procedura penale, in ambito di tutela degli animali.

3) Durante lo svolgimento delle attività d'istituto le Guardie Particolari Giurate Volontarie avranno obbligo di esibire la documentazione di cui all' articolo 8 del regolamento a qualsiasi richiesta da parte degli appartenenti alle forze dell' ordine.

4) Gli ordini di servizio, le relazioni di servizio ed il programma delle attività dovrà essere archiviato presso le sede e/o il distaccamento di appartenenza dell'agente e conservato agli atti per 12 mesi.

Articolo 9

Obbligo e doveri del personale di vigilanza

1) Tutto il personale di vigilanza appartenente all'associazione dovrà obbligatoriamente rispettare le norme previste dallo statuto sociale e dal regolamento di servizio. Per le attività inerenti lo svolgimento del servizio, il personale dovrà:

a) Consegnare entro 48 ore presso il distaccamento di appartenenza, tutti gli atti redatti, nonché ordini di servizio, rapporti di servizio ed annotazioni, notizie di reato affinché possano venire controllati ed inoltrati secondo i termini di legge alle autorità competenti.

b) Non divulgare a terzi eventuali informazioni e/o notizie apprese durante l'espletamento del servizio di vigilanza.

c) Non praticare attività di caccia e pesca durante il servizio

Articolo 10

Reperibilità del personale di vigilanza

1) Tutti gli appartenenti al servizio di vigilanza dell'associazione dovranno comunicare alla sede Provinciale e al proprio distaccamento di appartenenza, la variazione dell'indirizzo di residenza, del recapito telefonico ed ogni altro dato o elemento necessario al fine della pronta reperibilità. A

Articolo 11

Disciplina

1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari qualora risultasse da parte di qualsiasi appartenente al servizio, con qualsiasi funzione, grave violazione di norme regolamentari o disposizioni di legge, tali da comportare l'onorabilità e la serietà del servizio di vigilanza, verrà trasmesso al Questore una relazione / rapporto dal quale venga rilevato un comportamento occorso in servizio, non conforme ai doveri delle Guardie come previsto dal Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S ai fini dell'assunzione dei provvedimenti del caso, da parte dell'autorità competente.

Articolo 12

Disposizioni Finali

1) E fatto OBBLIGO a tutto il personale appartenente al servizio della GUARDIA VENATORIA ZOOFILA ITTICO TARTUFIGENA AMBIENTALE ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente regolamento.

2) Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi ed alle norme ovvero al regolamento generale di attuazione in vigore deliberato dal consiglio nazionale dell'associazione il quale ne forma parte integrante. Copia del presente regolamento verrà consegnato a tutte le guardie in servizio che controfirmeranno per accettazione senza alcuna riserva.


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