
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA AMBIENTALE ZOOFILA
Articolo 1 - Oggetto Finalità e scopi
Articolo 2 - Programmazione periodica delle attività
Articolo 3 - Disponibilità minima degli operatori di vigilanza
Articolo 4 - Livelli di responsabilità
Articolo 5 - Documenti e segni distintivi
Articolo 6 - Uniforme di servizio
Articolo 7 - Espletamento del servizio di vigilanza
Articolo 8 - Comportamento in servizio
Articolo 9 - Obblighi doveri del personale di vigilanza
Articolo 10 - Reperibilità del personale di vigilanza
Articolo 11 - Disciplina Articolo 12 - Disposizioni finali
Articolo 1
Finalità e scopi
1) Per l'esecuzione del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore è costituito il servizio di vigilanza dell'associazione in intestazione, facente capo alla Direzione Nazionale, ed in riferimento alla Provincia di appartenenza, al relativo Coordinamento Regionale e/o Provinciale al quale sono attribuiti i seguenti compiti istituzionali: a) Prevenire e reprimere le violazioni in materia di Caccia - Pesca - Zoofila - Tartufi - Ambiente , nonché la vigilanza sul rispetto della normativa generale e locale in materia di protezione degli animali e del patrimonio zootecnico e sulle relative ordinanze imposte in materia dalle autorità.
Articolo 2
Programmazione periodica delle attività
1) Il personale di vigilanza appartenente all'associazione al fine di pianificare le
attività, redige il programma settimanale di servizio.
) Lo svolgimento delle attività di vigilanza sul territorio di competenza viene svolto
con l'utilizzo esclusivo dei mezzi e dell'autovetture in dotazione all'associazione.
3) Le auto utilizzate dal personale di vigilanza dell'associazione dovranno essere di
proprietà associativa ed essere regolarmente immatricolate per il servizio di
Vigilanza Zoofila, Ambientale, Ittico, Venatoria, Tartufi.
4) Le auto di servizio ed i mezzi in dotazione dovranno avere regolare livrea di colore
univoco approvata dalle competenti autorità.
5) I mezzi e le autovetture dovranno essere inderogabilmente dotate di tutti gli
strumenti e dotazioni tecnico - logistiche previste per l'espletamento dei servizi di
vigilanza.
6) Al fine di garantire la sicurezza del personale e l'immediata individuazione sul
territorio, le stesse saranno equipaggiate di sistema di rilevazione satellitare del tipo
Traker Position System non disattivabile da parte dell'operatore.
7) In caso di indisponibilità dell'auto di servizio nonché per esigenze che rivestano occasione di necessità ed urgenza è consentito l'utilizzo dell'autovettura di proprietà Privata, nel foglio di servizio saranno ivi riportati di dati identificativi del veicolo.
Articolo 3
Disponibilità minima degli operatori di vigilanza
1) Il personale di vigilanza è tenuto a svolgere un minimo di 3 ( tre ) servizi su base
mensile, che in linea generale fatto salvo eventuali e particolari esigenze legate al
servizio di vigilanza, saranno suddivisi in turni da 8 ore per un totale di 24 ore.
2) Il personale di vigilanza con funzione dirigenziale, nonché il personale con
funzione di responsabile di distaccamento operativo, previo compilazione della
scheda di programmazione dei servizi settimanali, da trasmettersi nelle forme
previste all'ufficio del coordinamento della Provincia, è considerato in reperibilità
24 ore su 24.
3) I turni di servizio e le attività di carattere operativo sono coordinate sul territorio
dalla Sede Operativa Regionale appartenente all'associazione.
4) La Sede Operativa Regionale come da disposizione di legge, ai sensi dell'articolo
27 comma 7 della legge 157/1992 in materia di vigilanza venatoria, trasmetterà
copia delle turnazioni del personale di vigilanza all'ufficio Provinciale di
coordinamento della Provincia.
5) I turni organizzati con cadenza settimanale sulla base delle disponibilità del personale addetto al servizio appartenente all'ente in intestazione, saranno redatti su apposito modello cartaceo e/o informatico e trasmessi tramite fax o e - mail certificata all'ufficio Caccia e Pesca dell'amministrazione Provinciale. 6) Nei turni notturni non potrà essere impiegato del personale di vigilanza che abbia svolto servizio di vigilanza nelle 24 ore precedenti.
Articolo 4
Livelli di responsabilità
1) L'organizzazione del servizio di vigilanza volontaria dell'associazione denominato
GUARDIA ,VENATORIA, ZOOFILA, ITTICO, TARTUFIGENO, AMBIENTALE, adotta
all'interno della propria struttura, uno schema decentrato ed articolato delle
competenze di vigilanza e le relative qualifiche.
Articolo 5
Livelli di responsabilità
1) Il personale di vigilanza dell'associazione è dotato del distintivo di riconoscimento
Con relativa matricola, approvato dalle autorità competenti come previsto dal
regolamento del T.U.L.P.S i quali devono sempre essere portati in servizio.
2) Il riconoscimento delle qualifiche attribuite dalla legge, viene comprovato dal
decreto di approvazione di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria,
rilasciato ai sensi dell'articolo 138 T.U.L.P.S dalle autorità competenti, esso dovrà
essere sempre portato in servizio ed esibito a richiesta degli appartenenti alle forze
Dell'ordine.
3) Il personale di vigilanza con qualifica di Guardia Particolare Giurata Volontaria,
dovrà essere munito ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S, della prescritta licenza di
polizia rilasciata dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza U.T.G - Prefettura.
4) E vietato l'utilizzo di segni distintivi e/o uniformi non approvate
Articolo 6
Uniforme di servizio
1) Il personale sprovvisto di nomina di Guardia Particolare Giurata Volontaria, non
può per nessun motivo indossare l'uniforme.
2) La guardia particolare giurata volontaria durante il servizio esterno dovrà
indossare l'uniforme, in caso di mancata disponibilità dell'uniforme di servizio, il
personale di vigilanza in possesso della qualifica di guardia particolare giurata
volontaria, dovrà indossare una pettorina di riconoscimento riportante su ambo i lati
e ben visibile la dicitura GUARDIA ZOOFILA ed il relativo distintivo approvato dalle
competenti autorità.
Articolo 7
Espletamento del servizio di vigilanza
1) Le Guardie Particolare Giurate Volontarie svolgono le proprie attribuzioni
esclusivamente nei limiti territoriali di validità del decreto e nell'ambito dell'orario
previsto, ovvero nel luogo ove sono comandate in servizio nel pieno rispetto delle
direttive generali impartite dalla Direzione Tecnica Nazionale.
2) Il servizio di vigilanza viene organizzato territorialmente dal responsabile
Regionale e/o Provinciale, esso viene svolto dal personale di appartenenza
all'associazione, in ottemperanza alle norme giuridiche e regolamentari di settore.
3) Il personale di vigilanza dovrà avere in dotazione individuale;
a) Apparecchiatura radio ricetrasmittente portatile in gamma VHF autorizzata e
relativa batteria di scorta per il collegamento radio con la Sede Operativa
Regionale/Provinciale dell'associazione Circolo Ambientale Provinciale di Frosinone
nonché torcia elettrica modello mag - light.
b) Durante le attività antibracconaggio sia diurne che notturne in conformità alle
disposizioni di legge il personale di vigilanza dovrà essere obbligatoriamente dotato
di idoneo equipaggiamento di protezione balistica di proprietà dell'associazione
regolarmente autorizzato dalla U.T.G. - Prefettura.
4) I turni di servizio programmati su base settimanale in ottemperanza a quanto
previsto dalle leggi in materia, ed in particolare per le attività relative alla vigilanza
venatoria, ai sensi dell' articolo 27 comma 7 della legge 157/1992, saranno trasmessi
nelle previste modalità, su apposita modulistica cartacea od in formato elettronico,
all'ente istituzionale competente al coordinamento della Provincia.
5) I servizi possono essere svolti in orari sia diurni che notturni, i quali dovranno
essere espletati in pattuglia con l'utilizzo delle autovetture di servizio.
6) I servizi notturni saranno svolti da pattuglie formate da almeno due guardie
particolari giurate volontarie in uniforme, che non abbiano svolto servizio nelle 24
ore precedenti.
7) Le autovetture utilizzate in servizio sul territorio saranno equipaggiate di
apparecchiature radio ricetrasmittenti, utilizzeranno esclusivamente frequenze
radio attribuite all'associazione dal Ministero delle Comunicazioni, funzionante su
ponte radio - telefonico per esclusivo utilizzo di servizio od in alternativa, in caso di
scarsa copertura radio, potrà eccezionalmente essere utilizzato il sistema radio -
telefonico GSM/MTS, al fine di consentire il collegamento con la Sala Operativa
Provinciale di competenza.
8) Le autovetture di servizio saranno equipaggiate di tutte le dotazioni e dei sistemi di segnalazione ed allarme, in conformità a quanto previsto dall' articolo 177 della legge 30 Aprile 1992 numero 285 s.m.i per lo svolgimento delle attività di vigilanza Zoofila.
9) Al fine del monitoraggio delle attività di istituto, le autovetture di servizio saranno
Equipaggiate di sistema di tracciatura di cui all'articolo 2 del presente regolamento,
in modo da potere acquisire in tempo reale la esatta posizione del veicolo anche in
ambito Regionale.
Articolo 8
Comportamento in servizio
Il personale di vigilanza dovrà ispirare il proprio contegno e serietà competenza,
astenendosi da ogni commento relativo da opinioni personali.
1) E consentito lo svolgimento del servizio di vigilanza con personale appartenente
ad altre organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia, purché in possesso
delle qualifiche di Guardia Particolare Giurata Volontaria, rilasciate dalle competenti
autorità. Il personale potrà altresì svolgere l'attività di vigilanza in affiancamento a
personale appartenente all'amministrazione Provinciale, nonché al personale del
Corpo Forestale dello Stato, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal
regolamento di servizio.
2) Il personale di vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi, sarà
munito di idoneo equipaggiamento, conforme a quanto previsto dall'articolo 12
comma 5 del D. Lgs. 285/1992, al fine di potere effettuare in sicurezza il fermo dei
veicoli in movimento, in aree rurali o su percorsi fuoristrada, per la contestazione
degli illeciti previsti dalle norme legislative Regionali in materia ambientale, nonché
nell'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 57 comma 3 del codice di
procedura penale, in ambito di tutela degli animali.
3) Durante lo svolgimento delle attività d'istituto le Guardie Particolari Giurate
Volontarie avranno obbligo di esibire la documentazione di cui all' articolo 8 del
regolamento a qualsiasi richiesta da parte degli appartenenti alle forze dell' ordine.
4) Gli ordini di servizio, le relazioni di servizio ed il programma delle attività dovrà
essere archiviato presso le sede e/o il distaccamento di appartenenza dell'agente e
conservato agli atti per 12 mesi.
Obbligo e doveri del personale di vigilanza
1) Tutto il personale di vigilanza appartenente all'associazione dovrà
obbligatoriamente rispettare le norme previste dallo statuto sociale e dal
regolamento di servizio.
Per le attività inerenti lo svolgimento del servizio, il personale dovrà:
a) Consegnare entro 48 ore presso il distaccamento di appartenenza, tutti gli atti
redatti, nonché ordini di servizio, rapporti di servizio ed annotazioni, notizie di reato
affinché possano venire controllati ed inoltrati secondo i termini di legge alle
autorità competenti.
b) Non divulgare a terzi eventuali informazioni e/o notizie apprese durante
l'espletamento del servizio di vigilanza.
c) Non praticare attività di caccia e pesca durante il servizio
Articolo 10
Reperibilità del personale di vigilanza
1) Tutti gli appartenenti al servizio di vigilanza dell'associazione dovranno comunicare alla sede Provinciale e al proprio distaccamento di appartenenza, la variazione dell'indirizzo di residenza, del recapito telefonico ed ogni altro dato o elemento necessario al fine della pronta reperibilità. A
Articolo 11
Disciplina
1) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari qualora risultasse da parte di
qualsiasi appartenente al servizio, con qualsiasi funzione, grave violazione di norme
regolamentari o disposizioni di legge, tali da comportare l'onorabilità e la serietà del
servizio di vigilanza, verrà trasmesso al Questore una relazione / rapporto dal quale
venga rilevato un comportamento occorso in servizio, non conforme ai doveri delle
Guardie come previsto dal Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S ai fini
dell'assunzione dei provvedimenti del caso, da parte dell'autorità competente.
Articolo 12
Disposizioni Finali
1) E fatto OBBLIGO a tutto il personale appartenente al servizio della GUARDIA
VENATORIA ZOOFILA ITTICO TARTUFIGENA AMBIENTALE ad attenersi
scrupolosamente a quanto previsto nel presente regolamento.
2) Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi ed alle norme ovvero al regolamento generale di attuazione in vigore deliberato dal consiglio nazionale dell'associazione il quale ne forma parte integrante. Copia del presente regolamento verrà consegnato a tutte le guardie in servizio che controfirmeranno per accettazione senza alcuna riserva.